sabato 11 febbraio 2012

L'Igienista Dentale ha la possibilità di aprire un autonomo Studio di Igiene Dentale

Una delle questioni più discusse ( anche se ormai acclarata) è quella relativa alla possibilità per l’igienista dentale di svolgere la propria attività in piena autonomia, anche attraverso l’apertura di un proprio studio di igiene dentale.
All’uopo, occorre richiamare il Decreto del Ministero della sanità n. 137 del 15/03/99, il quale, in attuazione della L. 42/99 sulle professioni sanitarie, all’art. 1 così definisce il profilo professionale dell’igienista dentale:
“ L’igienista dentale è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.
La professione dell’igienista dentale rientra, quindi, nell’ambito delle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c. ed il suo titolo abilitante è costituito dal conseguimento del diploma universitario. Val bene far presente, all’uopo, che la Costituzione della Repubblica Italiana, agli artt. 4 e 41, sancisce il principio della piena libertà della scelta e del modo di esercitare l’attività.
Ne consegue, quindi, che quella dell’igienista dentale è una professione sanitaria autonoma, professione che non necessariamente deve essere esercitata “ in presenza” di un odontoiatra o di un medico, né su diretto controllo di essi, ma soltanto “su indicazione” di quest’ultimo.
L’ allocuzione del già richiamato art. 1 del D.M. 137/99 ( “ su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”), che ha modificato la precedente disciplina che imponeva all’igienista dentale di svolgere l’attività “ su prescrizione”, non può assolutamente essere interpretata nel senso di imporre “ una presenza medica”: tale interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di libertà, autonomia e discrezionalità riconosciuti all’attività professionale.
Non solo, ma la genericità dell’allocuzione “ su indicazione” ( che, si ripete, ha sostituito l’allocuzione “ su prescrizione” proprio in ossequio ai principi sopra richiamati) giustifica un rapporto, tra l’igienista ed il medico, anche mediato dal paziente.
L’indiscusso principio di totale autonomia nello svolgimento della propria attività ha portato il TAR del Piemonte, con sentenza n. 498 del 20/05/2011, ha riconoscere anche il pieno diritto, per tutti coloro i quali rientrano nel novero delle professioni sanitarie, di svolgere la propria attività in regime di autonomia anche all’interno di propri studi professionali.
Ne consegue, pertanto che:
a) l’igienista dentale può svolgere la propria attività professionale in regime di piena e totale autonomia;
b) l’igienista dentale può svolgere la propria attività anche con l’apertura di un proprio autonomo studio di igiene dentale;
c) non è necessaria all’igienista dentale, per lo svolgimento della propria attività, la presenza di un odontoiatra, necessitando esclusivamente di “indicazioni” suggerite da quest’ultimo.

1 commento:

  1. Buongiorno,
    volevo chiedere cosa cambia a livello legale se io come igienista dentale apro uno studio e ho un odontoiatra come collaboratore.
    Ringrazio anticipatamente.

    Federica

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