sabato 11 febbraio 2012

l'Igienista Dentale e il reato di Omissione di Referto

Uno dei reati propri di chi esercita una professione sanitaria, quindi anche di chi esercita la professione di igienista dentale - tra l’altro si tratta di reato poco conosciuto – è quello previsto dall’art. 356 del Codice Penale, ovvero il reato di OMISSIONE DI REFERTO.
“ Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera, in casi che possono pre...sentare il carattere di un delitto pel quale si debba procedere di ufficio, omette o ritarda di riferire all’autorità giudiziaria indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino ad Euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.
Cosa è “ il referto”?
E’ un documento formale, a firma del professionista del settore sanitario, nel quale si indica:
- La persona alla quale è stata prestata assistenza o cura, e, se possibile, le sue generalità, il luogo ove si trova e quanto altro necessario per identificarla;
- Il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento sanitario;
- Le notizie che servono a stabilire le circostanza del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
E’ ovvio che è sufficiente che l’igienista dentale esponga nel referto quanto è a sua conoscenza, anche se non possiede tutti i dati di cui sopra.
A chi si presenta il referto?
Al Pubblico Ministero o qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza o, comunque, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
Entro quanto si presenta il referto?
Entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.
Se la conoscenza del fatto avviene in uno studio con più persone, chi è obbligato?
Tutti quelli che hanno prestato assistenza sono obbligati al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un referto unico.
Quali sono i delitti di cui si viene e conoscenza e obbligano a presentare referto?
Tutti quelli per cui si procede di ufficio, ossia, per esempio ( tra quelli più ricorrenti, più noti o facilmente verificabili da un igienista dentale): lesioni personali gravi e gravissime, maltrattamenti i famiglia e verso i minori, abuso dei mezzi di educazione, etcc.
Quando l’igienista dentale è esonerato dall’obbligo di referto?
Quando si ritiene che sia il paziente stesso l’autore del reato e la presentazione del referto esporrebbe quest’ultimo a procedimento penale.

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