sabato 11 febbraio 2012

Detraibilità della fattura emessa dall'Igienista Dentale

La questione relativa alla detraibilità, da parte del paziente, della spesa per una prestazione di igiene dentale sulla base di una documentazione fiscale ( fattura) rilasciata da un Igienista Dentale, è di una chiarezza lapalissiana da non meritare un approfondimento particolare.
La normativa vigente è chiarissima nel precisare che sono detraibili le spese mediche specialistiche rese da un medico... specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione.
Ne consegue che l’ Igienista Dentale, operatore sanitario specialista nella prestazione di igiene dentale, può regolarmente emettere fattura direttamente al paziente e tale fattura è considerata documento fiscale comprovante la prestazione e legittimante alla detrazione fiscale.
Su questo argomento ed in tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate in sede di Vademecum per l’anno 2011.
Anche il problema relativo alla presunta necessità di una prescrizione medica per considerare detraibile la fattura dell’Igienista Dentale è facilmente risolvibile.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto l’indispensabile prescrizione medica per le fatture emesse dalle figure professionali individuate dall’art. 3 del D.M. 29/03/2001.
Orbene, a prescindere che la figura professionale dell’Igienista Dentale è individuata dall’art. 4 ( e non dall’art. 3) del suddetto decreto ministeriale, vi è da considerare che l’Igienista Dentale può operare – a differenza delle figure professionali individuate dall’art. 3 (podologo, logopedista, ortottista, etc..) - su semplice indicazione dell’odontoiatra, non necessitando di una prescrizione da parte di quest’ultimo.
Ne consegue, pertanto, che non vi sono dubbi sul fatto che il documento fiscale rilasciato dall’Igienista Dentale al proprio paziente per una prestazione di igiene dentale legittima alla detrazione fiscale anche in assenza di una prescrizione da parte del medico odontoiatra.

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