sabato 11 febbraio 2012

l'Igienista Deantale e lo sbiancamento

Un’altra questione discussa è quella relativa l’attività di “sbiancamento dentale”. Il problema è quello di verificare se detta attività rientra tra le “prestazioni sanitarie” o tra le “prestazioni estetiche” e, nel caso della prima opzione, se rientra tra le attività di competenza dell’igienista dentale.
E’ vero che lo sbiancamento dentale non è un trattamento con diretto effetto terapeutico, ma può essere considerato un trattamento prevalentemente estetico. Tuttavia, è altrettanto vero che detta prestazione preveda l’utilizzo di prodotto medicinale (il perossido d’idrogeno ) il cui uso necessita di specifiche cautele e di una specifica conoscenza delle problematiche orodentali, potendo provocare, in caso di negligenza ed imperizia, danni gravi ed irreparabili al paziente.
Da ciò ne consegue che “lo sbiancamento dentale” ha certamente una natura invasiva.
Conseguentemente, lo sbiancamento dentale deve essere considerato una prestazione sanitaria, ancorché di mera finalità estetica, e, come tale, deve essere effettuato esclusivamente da un operatore sanitario in una struttura che abbia i requisiti tecnico-amministrativi richiesti dalla legge.
A sostegno di questa tesi, ci si riporta alle disposizioni della direttiva Medical Devices 93/42/CEE che classifica i prodotti con il principio attivo “ Perossido d’Idrogeno” superiore al 6% del totale, come dispositivi medici di classe II utilizzabili esclusivamente da operatori sanitari.
Acclarato, quindi, che lo sbiancamento dentale è una prestazione sanitaria, occorre a questo punto verificare se detta attività – sicuramente rientrante tra le prestazione di uno studio odontoiatrico – possa essere compresa tra le competenze professionali di un’igienista dentale.
La disposizione del già richiamato art. 1 del D.M. n. 137/99 individua nell’igienista dentale il professionista che:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;
c) provvede all’ablazione del tartaro ed alla levigatura delle radici nonché all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all’istruzione delle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di un’alimentazione ai fini della tutela della salute dentale.
Orbene, tale elencazione, che sembrerebbe escludere la competenza professionale dell’igienista dentale nella prestazione sanitaria dello sbiancamento, si riferisce, in realtà, alle prestazioni di carattere terapeutico.
Si è detto che lo sbiancamento, in realtà, è un trattamento sanitario non terapeutico, con prevalenti finalità estetiche, ma sicuramente meno invasivo dei trattamenti terapeutici sopra elencati.
Ove si consideri, tra l’altro, che l’igienista dentale può procedere all’applicazione topica dei mezzi profilattici, si può senza ombra di dubbio accettare la tesi che lo sbiancamento rientra tra le prestazione sanitarie di competenza dell’igienista dentale.
Riassumendo, si può quindi affermare che:
a) lo sbiancamento dentale è una prestazione di natura sanitaria;
b) lo sbiancamento dentale è una prestazione sanitaria di esclusiva competenza dell’odontoiatra o dell’igienista dentale;
c) detta prestazione può essere effettuata, pertanto, solo in uno studio odontoiatrico o in uno studio di igiene dentale

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