sabato 11 febbraio 2012

Il Concetto di Indicazione e Responsabilità Civile dell’Igienista Dentale

Il Concetto di Indicazione e Responsabilità Civile dell’Igienista Dentale
L’allocuzione dell’art. 1 del D.M. 137/99 ( “ su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”), che ha modificato la precedente disciplina che imponeva all’igienista dentale di svolgere la propria attività “ su prescrizione”, è assolutamente chiara e la sua interpretazione non impone difficoltà interpretative.
Mentre la “prescrizione” è un atto formale, scritto e diretto tra chi la effettua ( medico) e chi la riceve ( paziente), l’indicazione non impone alcuna formalità per la sua validità: può essere verbale, può essere data con qualsiasi modalità ( direttamente a voce, per telefono, etcc) e non impone un rapporto diretto tra medico e igienista dentale, in quanto detto rapporto può essere anche mediato dal paziente.
Il problema sorge nel momento in cui il paziente subisca un danno dall’igienista dentale e sorga un’ipotesi di responsabilità civile o penale da parte di quest’ultimo.
Sulla responsabilità penale parleremo in seguito.
Per quanto riguarda la responsabilità civile dell’igienista dentale, ne può dirsi ormai acquisita in giurisprudenza la natura “ contrattuale”. Tale natura contrattuale di detta responsabilità incide sulla disciplina dell’onere della prova. Il paziente dovrà provare l’esistenza del “rapporto di cura” e l’esistenza del danno, mentre l’igienista dentale, per sottrarsi alla propria responsabilità, dovrà dimostrare di aver rispettato, nell’esecuzione della prestazione, le norme di legge e di non essere stato negligente ed imperito.
L’igienista dentale dovrà dare prova di aver rispettato le norme di legge, quindi dovrà dare prova, tra l’altro, di aver rispettato la norma che impone di aver svolto l’attività sul paziente “ previa indicazione di un odontoiatra o di un medico chirurgo legittimato all’esercizio dell’odontoiatria”.
E’ chiaro che una prova “documentale” – come un’indicazione scritta – facilità l’adempimento dell’onere della prova, ma non è indispensabile: l’igienista ha piena libertà di prova tra cui, per esempio, quella testimoniale.
Quindi, ai fini di un legittimo svolgimento della propria attività, non è necessario avere un’indicazione scritta”, però potrebbe essere di sostegno in ipotesi di avvio di un’azione di responsabilità da parte del paziente.
Abbiamo detto prima, però, che l’indicazione può anche essere “mediata” dal paziente: è quest’ultimo a dichiarare all’igienista dentale di avere avuto un’indicazione da un odontoiatra o da un medico chirurgo legittimato all’esercizio dell’odontoiatria e tale dichiarazione è sufficiente ai fini dell’esonero della responsabilità dell’igienista dentale per quanto riguarda il rispetto del D.M. 137/99.
Per questo motivo, piuttosto che “rincorrere” una “ indicazione scritta” da parte di un odontoiatra, è sufficiente che, in sede di sottoscrizione del consenso informato ( strumento ormai indispensabile per l’igienista), l’igienista dentale faccia anche sottoscrivere al paziente la dichiarazione di aver avuto un’indicazione da parte del proprio odontoiatra.
Sarebbe facile per un avvocato consigliare sempre al proprio assistito igienista dentale di svolgere la propria attività “esclusivamente” previo rilascio di “indicazione scritta” di un odontoiatra: sarebbe un consiglio certamente prudente, ma giuridicamente sovradimensionato, eccessivo e limitativo per l’autonomia professionale dell’igienista dentale.

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